(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  64/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  La  richiesta   di   autorizzazione   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali  e
prodotti vegetali  e  le  variazioni  della  stessa  sono  presentate
mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di  cui  all'art.  11
della legge regionale 27 luglio 2007, n.  45  (Norme  in  materia  di
imprenditore e imprenditrice agricoli  e  di  impresa  agricola),  al
servizio fitosanitario regionale.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  64/2011  e'
abrogato.