(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 e' sostituito dal seguente: «1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.». 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 e' abrogato.